Art. 6.
(Modifica all'articolo 267
del codice di procedura penale).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

      «3-bis. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, la durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata più di due volte. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di comunicazioni tra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengono nuovi elementi che rendono assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini o quando l'intervento dell'organo giurisdizionale costituisce l'ineludibile garanzia che il provvedimento è emesso per effettive e gravi esigenze di giustizia che impongono il sacrificio del diritto costituzionalmente garantito alla riservatezza delle comunicazioni».